Organi e struttura
Di seguito i meccanismi di funzionamento degli organi dell’associazione previsti per la maggior parte dei nostri circoli.
Ricorda che ex art 35 Dlgs 117/2017, le associazioni di promozione sociale devono esser formate da almeno 7 persone fisiche o 3 associazione APS, e se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, tale numero deve essere integrato entro un anno.
Tutte le regole sono stabilite nello statuto dell’associazione, che descrive proprio i meccanismi di funzionamento di ogni associazione.
Controlla sempre lo Statuto della tua associazione per verificare le procedure, perchè le procedure che troverete descritte in queste pagine riguardano la maggior parte degli statuti approvati nella nostra associazione, ma ogni associazione può aver adottato, nei limiti consentiti dalla legge, meccanismi particolari.
In questa pagina:
ASSEMBLEA DEI SOCI
È composta dai tutti soci dell’associazione ed è l’organo principale.
Han diritto di voto in assemblea i soci che abbiano versato la quota sociale almeno 15 giorni prima dell’assemblea
Convocazione:
- Convocata dal Consiglio direttivo con avviso esposto nella sede sociale almeno 15 giorni prima
- Può esser richiesta anche da Collegio Sindaci Revisori (da svolgersi entro 30 giorni)
- Può esser richiesta da 1/5 dei soci (da svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta)
Funzioni:
- Elegge e revoca gli organi sociali
- Discute relazione finale di mandato del consiglio direttivo e l’indirizzo programmatico del nuovo
- Nomina e revoca il revisore legale iscritto all’albo (ove necessario per legge)
- Approva (entro il 30 Aprile, salvo necessità giustificate di proroga) il bilancio consuntivo d’esercizio (oppure il rendiconto per cassa) ed eventuale bilancio sociale
- Approva le linee programmatiche dell’associazione
- Delibera su responsabilità degli organi sociali
- Delibera su modifiche statuto e adozione regolamenti interni
- Delibera su scioglimento, trasformazione, scissione, fusione
Quorum partecipativi e deliberativi
A seconda dell’ordine del giorno, l’assemblea prevede diversi quorum di convocazione e di approvazione. Al momento della convocazione è quindi importante prevedere anche il giorno e l’orario di seconda convocazione nell’eventualità in cui non si raggiungesse il quorum partecipativo alla prima convocazione.
QUORUM PER QUESTIONI ORDINARIE
1° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: 50% + 1 soci
Quorum deliberativo: Maggioranza semplice
2° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: Nessun quorum
Quorum deliberativo: Maggioranza semplice dei presenti
QUORUM PER MODIFICHE ALLO STATUTO
1° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: 3/4 dei soci
Quorum deliberativo: 3/5 dei partecipanti
2° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: 1/3 dei soci
Quorum deliberativo: maggioranza qualificata dei 3/5 dei partecipanti
QUORUM PER SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Quorum partecipativo: 3/4 dei soci
Quorum deliberativo: 3/4 dei soci
QUORUM PER TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE
Quorum partecipativo: 1/2 + 1 dei soci
Quorum deliberativo: 4/5 dei partecipanti
QUORUM PER RECEPIMENTO DI NORMATIVE
1° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: 3/4 dei soci
Quorum deliberativo: 3/4 dei soci
2° CONVOCAZIONE:
Quorum partecipativo: Nessun quorum
Quorum deliberativo: Maggioranza semplice dei presenti
Le delibere assembleari vanno registrate nell’apposito LIBRO VERBALI ASSEMBLEARI.
I Regolamenti vanno nell’apposito LIBRO REGOLAMENTI.
CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’organo dirigente dell’associazione. I componenti vengono nominati dall’assemblea dei soci.
Al proprio interno vengono nominate le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario.
- Dura in carica 4 anni (nella maggior parte degli statuti Arci attualmente in vigore)
- Si riunisce di norma una volta al mese
- È formato da almeno il numero minimo di membri previsto dallo statuto (Ed il numero effettivo del mandato viene stabilito dall’assemblea al momento dell’approvazione del regolamento elettorale). Nessun membro deve trovarsi in condizioni d’incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile ( …l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi).
- Quorum partecipativo: la maggioranza consiglieri, quorum deliberativo: maggioranza dei presenti.
- Le votazioni sono palesi salvo richiesta di scrutinio segreto anche di un solo consigliere.
- La parità dei voti comporta rigetto della proposta.
Funzioni
- Il consiglio convoca l’assemblea dei soci, ne esegue delibere e i programmi di attività sociali stabiliti in assemblea.
- Predispone il bilancio d’esercizio (e l’eventuale bilancio sociale nei casi dell’art 14 CTS)
- Predispone i regolamenti da sottoporre all’assemblea
- Delibera sulle modalità di gestione del tesseramento e importo quota sociale
- Delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci
- Stipula atti e contratti relativi alle attività sociali
- Cura la gestione dei beni dell’associazione
- Presenta all’assemblea relazione finale delle attività (a scadenza del mandato)
- Stabilisce eventuali contributi nei confronti dei soci per attività sociali
- Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione
Decadenza
Ogni consigliere decade:
1) Se non si presenta ingiustificatamente alle riunioni per tre volte consecutive.
2) Se non si presenta ai lavori del consiglio per 6 mesi.
Dimissioni
Le dimissioni vanno formulate mediante comunicazione scritta al presidente oppure in riunione di consiglio con annotazione nel verbale.
Il consigliere decaduto o dimissionario può esser sostituito con il primo escluso dalle precedenti elezioni del direttivo. In alternativa spetta alla prima assemblea utile reintegrare mediante elezione i consiglieri, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.
L’intero consiglio decade ove vengano rassegnate le dimissioni da più della metà dei consiglieri originari.
Il Consiglio può dimettersi inoltre se deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
In entrambe i casi precedenti deve esser convocata l’assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni.
Le delibere vanno inserite nel LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ORGANO DI REVISIONE
È un’organo facoltativo per l’associazione. Diventa obbligatorio insieme all’obbligo di nominare un revisore legale dei conti (iscritti in apposito registro) o una società di revisione legale quando per due anni consecutivi superino due dei seguenti limiti (Art 31 CTS):
- 20 dipendenti
- 1.500.000 euro di attivo patrimoniale
- 3.000.000 euro di entrate.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo. In questo caso tutti i componenti dovranno essere iscritti all’albo dei revisori.
ORGANO DI CONTROLLO
È obbligatoria la nomina di un organismo di controllo, monocratico o collegiale (professionista iscritto all’albo dei revisori legali) se l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti (Art 30 CTS):
– € 150.000 di attivo patrimoniale
– € 300.000 di entrate
– 7 dipendenti di media occupati nell’esercizio
Il numero è deciso dall’assemblea dei soci.
I componenti (ove l’organo sia collegiale) devono: almeno 1 avere la qualifica di revisore legale, iscritto nell’apposito registro, gli altri possono essere scelti tra quelli iscritti agli albi professionali (i.e. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro) o tra i professori di ruolo di materie economico-giuridiche.
Le cariche di consigliere e membro dell’organo di controllo sono incompatibili tra loro
Viene eletto dall’assemblea e dura in carica per 4 anni
Funzioni
- Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo sia amministrativo che contabile.
- Esercita il controllo contabile ed attesta la correttezza del bilancio d’esercizio (e di quello sociale, ove venisse stilato) ove non fosse stato nominato un soggetto revisore dei conti o nel caso un suo membro sia iscritto all’albo dei revisori contabili.
- I componenti dell’organo di controllo possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- Delle deliberazioni è redatto verbale da conservarsi nel libro dei verbali dei revisori
Riunioni a distanza
Le riunioni di ogni organo possono essere svolte non solo in presenza, ma anche con modalità a distanza, salvo il caso sia previsto un divieto espresso nello statuto o nell’atto costitutivo.
Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza (Art 24, comma 4, CTS).
Si consiglia però l’adozione di di un regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, che ne specifichi le modalità.